Statuto

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Art.1 – Costituzione e Denominazione

E' costituita un’associazione, denominata “Peter Pan” (di seguito indicata, per brevità, “Associazione”), con finalità di promozione sociale e culturale, ai sensi della legge 383/2000, nel rispetto del Codice Civile (art. 36-42). L’Associazione è democratica, apartitica, aconfessionale, non persegue fini di lucro, agisce nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione italiana e si basa sulla volontarietà, solidarietà e partecipazione. L’adesione è libera e non sottoposta a nessuna discriminante (di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di appartenenza politica e religiosa, di condizioni personali e sociali o qualsiasi altra caratteristica o condizione distintiva).

Art. 2 – Sede legale e Durata

L’Associazione ha sede legale nell'ambito del comune di Fontanellato (PR), con indirizzo attuale in via 7 f.lli Cervi n.14, 43012 Fontanellato (PR). La sede sociale potrà essere trasferita con provvedimento approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei componenti effettivi. La modifica della sede legale, nell'ambito del medesimo comune, non comporterà in alcun modo una modifica dello statuto. L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopo, finalità e oggetto sociale

L’Associazione è finalizzata: alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale; a favorire occasioni di svago, aggregazione e socializzazione per giovani in età scolare e per le loro famiglie; a promuovere attività ricreative e parascolastiche per contribuire all’opera educativa dei giovani; a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura e alla formazione; a incrementarne la cultura individuale e collettiva e la partecipazione attiva a progetti di solidarietà sociale, a sostenere strutture e attività ricreative del comune di Fontanellato. L’Associazione opera in favore dei propri associati e in favore di terzi, nel rispetto degli scopi e dell’oggetto sociale del presente statuto, svolgendo, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: promozione e diffusione della cultura artistica, letteraria e scientifica; sostegno alle strutture e alle attività ricreative e di solidarietà sociale. L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, che sia utile alla realizzazione dei fini sociali o comunque attinente ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, mediante prestazioni fornite dai propri associati o in collaborazione con altre associazioni, con esperti dei settori specifici e con le professionalità eventualmente richieste per la realizzazione delle proprie attività. L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, che sia utile alla realizzazione dei fini sociali o comunque attinente ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, mediante le prestazioni fornite dai propri associati o in collaborazione con altre associazioni, con esperti dei settori specifici e con le professionalità eventualmente richieste per la realizzazione delle proprie attività, purché tali attività non siano in contrasto con il presente Statuto. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'Associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. Ai Soci, ove il bilancio lo consenta, saranno rimborsate, direttamente dal tesoriere dell'Associazione, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, qualora debitamente documentate. È fatto divieto ai Soci di utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per promuovere la propria personale attività.

Art. 4 – Risorse economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle fonti indicate dall'articolo 4 della legge n.383 del 2000. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contribuiti associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti eventualmente previsti per legge, e non sono soggetti a rivalutazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti in attività istituzionali previste dal presente statuto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa saranno attribuiti ad una o più associazioni di promozione sociale, scelte dall'assemblea, con fini di utilità sociale.

Art.5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'Associazione è composta da tutti i soci la cui iscrizione sia ratificata dal Consiglio Direttivo ed è aperta a tutti coloro che ne condividano le finalità istituzionali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto al recesso. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo. Il numero dei soci è illimitato. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono redigere apposita domanda scritta, su cui si pronuncia il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate per iscritto. L'ammissione a socio si perfeziona con il pagamento della quota associativa. La quota associativa è a carico degli aderenti, è annuale, non è frazionabile, non è rimborsabile e non è in alcun modo trasferibile. Viene stabilita annualmente alla prima riunione utile dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La qualità di associato, così come la quota sociale, non è in alcun modo trasmissibile. Il rapporto associativo può interrompersi per recesso, esclusione, decadenza o decesso del socio: 1 – Recesso. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta; 2 – Decadenza. Il socio decade in caso di mancato pagamento della quota associativa per almeno 2 anni consecutivi; 3 – Esclusione. I soci sono esclusi dall’associazione per espulsione deliberata dall'assemblea a maggioranza semplice dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all'esclusione di un Socio devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli sono mossi, consentendogli facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. I soci recedenti od esclusi non possono rientrare in possesso delle quote sociali o di eventuali contributi versati a qualunque titolo e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.6 - Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci hanno pari diritti, in special modo per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo, e hanno diritto di: partecipare a tutte le iniziative, di qualunque natura, di cui l'Associazione si fa promotrice; partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso il diritto di parola e di voto in Assemblea; accedere alle cariche associative; accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione e a qualunque verbale o atto ufficiale riguardante le attività dell'Associazione stessa, e ottenerne copia dietro pagamento delle spese di riproduzione; Tutti i soci hanno l'obbligo di: rispettare le norme di Statuto e Regolamenti e tutte le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo; tenere un atteggiamento nei confronti dell’Associazione e dei terzi animato da buona fede, onestà e rigore morale; pagare la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo; partecipare alla vita associativa e alle assemblee generali, con particolare riguardo per le assemblee di approvazione del bilancio consultivo, e cooperare al raggiungimento delle finalità sociali.

Art.7 - Organi Sociali

Sono organi dell'associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.8 – Assemblea 

E' composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre deleghe. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea ordinaria indirizza l’attività dell’associazione: approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo; elegge, tra i propri soci, i componenti del Consiglio Direttivo, decidendone il numero (minimo 3, massimo 9) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni e delibera l'eventuale esclusione dei soci; delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; decide, su proposta del Consiglio, l'ammontare della quota associativa e i termini di pagamento; effettua le sue decisioni per votazione a maggioranza semplice (la metà dei votanti più uno). L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci in prima convocazione e dei 2/3 dei presenti in seconda convocazione. Le sedute dell’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, seguono strettamente gli ODG e le disposizioni di chi la presiede. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vice-presidente o da altri soci, membri del direttivo, eletti fra i presenti. Le sedute dell’assemblea sono verbalizzate e sottoscritte dal Segretario di Assemblea, eletto all’inizio dell’Assemblea, e dal Presidente dell’Associazione. L'Assemblea può consentire, a propria discrezione, ai non soci di partecipare alla riunione con diritto di parola ma non di voto. Possono esercitare il diritto di voto i soci in regola con gli adempimenti (versamento della quota sociale). Norme di convocazione e delibere dell’Assemblea:

1. La data di convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo; La prima assemblea dell’anno dovrà deliberare sull’approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo del nuovo anno;

2. l’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente;

3. la convocazione dell'assemblea ordinaria deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data di realizzazione della stessa, mediante invito scritto (cartaceo o telematico) indirizzato ai singoli soci o affisso, entro 10 giorni dalla data di realizzazione, sulla bacheca della sede legale ed operativa dell'associazione. L’invito dovrà contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione;

4. La prima convocazione deve essere fissata almeno 24 ore prima della seconda;

5. l’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Vice-presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei soci effettivi;

6. l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla mozione di sfiducia al Presidente per la revoca del suo incarico;

7. l'assemblea (ordinaria o straordinaria) è valida e regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, purché siano state rispettate le norme di convocazione e di deliberazione;

8. l'Assemblea ordinaria può deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno, ad eccezione degli argomenti di competenza dell'Assemblea straordinaria;

9. le decisioni dell’Assemblea sono approvate a maggioranza semplice (la metà più uno), eccezion fatta per le delibere riguardanti la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'Associazione, di cui all'art.22;

10. il voto si esprime per alzata di mano. Sarà segreto se riguarda persone o su richiesta del 50% più uno dei partecipanti; 11. le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede sociale o, in alternativa, sul sito web dell'Associazione e inserite nel libro verbale delle riunioni e delibere dell'Assemblea tenuta dal segretario.

Art.9 – Consiglio Direttivo

9.1 - Composizione e Competenze

Il Consiglio Direttivo è formato da consiglieri eletti dall’assemblea dei soci fra i soci medesimi, in numero non inferiore a 3 e non superiore a 9. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni. Compete al Consiglio Direttivo: nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea; deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione, l’espulsione dei soci e i provvedimenti disciplinari; redigere tutti gli atti e i contratti inerenti all’associazione ed alle sue attività; provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente spettanti all’Assemblea dei soci; predisporre il bilancio consuntivo e preventivo per l’approvazione dell’assemblea; formulare il regolamento dell’associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; deliberare sugli ODG delle riunioni del Consiglio stesso; effettuare le sue decisioni per votazione a maggioranza semplice dei presenti, esplicita o segreta, ad eccezione dell'elezione del Presidente, di cui all'art. 16.1; costituire eventualmente una o più Commissioni per meglio organizzare ed articolare le attività della Associazione.

9.2 Norme per la convocazione e per le delibere

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta; è presieduto dal Presidente, dal Vice-Presidente o dal membro socio da maggior tempo e/o più anziano; è regolarmente convocato con la presenza della maggioranza dei propri componenti; tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili (ai sensi del Codice Civile) della gestione dell’Associazione, secondo le norme del loro mandato; le sedute del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Segretario e firmate da uno o più membri del Consiglio, i verbali restano agli atti e liberamente consultabili dai soci; il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile dall’inizio del proprio mandato, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere del Consiglio stesso. Le cariche di Tesoriere e Segretario potranno essere svolte da uno stesso membro. I rimanenti membri assumono automaticamente la carica di consiglieri; il Consiglio Direttivo potrà rimanere in carica anche qualora venga a perdere uno o più componenti, che saranno sostituiti con i primi dei non eletti. In mancanza di questi il Consiglio Direttivo deve nominare altri soci, che resteranno in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera la ratifica o la sostituzione con nuovi eletti; alla scadenza del mandato triennale, fino all’elezione delle nuove cariche, restano in vigore quelle precedenti, in forma pro-tempore. Il Presidente pro-tempore, o in sua vece il Vice-presidente, indice nel più breve tempo possibile, sentite le disponibilità dei nuovi eletti, la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, a cui partecipano, senza diritto di voto, i precedenti amministratori, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne.

Art. 10 – Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono elettive. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito e non danno diritto a nessuna remunerazione, salvo i rimborsi di spese documentate e autorizzate. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni di esercizio e tutte le cariche decadono con la sua scadenza.

10.1 – Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, con maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei voti dei componenti effettivi, il voto per tale elezione può essere espresso anche mediante delega ad altro membro; ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva; gode di libertà operativa purché siano rispettate le linee guida generali deliberate dal Consiglio Direttivo; presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci; in caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio socio da più tempo e, in caso di parità di requisiti, più anziano d'età; la carica di Presidente scade con quelle del Consiglio di cui fa parte. La carica può cessare prima della naturale scadenza per dimissione volontaria, malattia prolungata, conflitto d’interessi, morte, rimozione con delibera della maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.

10.2 – Il Vice-presidente eletto dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, con la maggioranza semplice dei voti dei presenti; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, di dimissioni o rimozione, e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato dal Presidente; durata della carica e modalità di scadenza o rimozione sono identiche a quelle previste per il Presidente; in caso di dimissioni del Vice-Presidente, ne fa le veci il Segretario, fino alla elezione del nuovo Vice-Presidente;

10.3 – Il Segretario eletto dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, con la maggioranza semplice dei voti dei presenti; redige i verbali delle riunioni, direttamente o delegando ad altri, e il libro degli associati; attende alla corrispondenza e ai rapporti con i soci; collabora con il Presidente alla stesura dei programmi delle attività dell’Associazione; può ricoprire, su delibera del Consiglio Direttivo, anche la carica di Tesoriere; durata della carica e modalità di scadenza o rimozione sono identiche a quelle previste per il Presidente.

10.4 – Il Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo, fra i propri membri, con la maggioranza semplice dei voti dei presenti; cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili per tutta la durata del suo mandato; provvede a riscossioni e versamenti in conformità alle decisioni degli organi sociali, su mandato del Consiglio Direttivo e con l’autorizzazione del Presidente o, se da questi delegato, del Vice-presidente; provvede alla conservazione delle proprietà e alla movimentazione dei fondi a disposizione dell’Associazione; ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria; durata della carica e modalità di scadenza o rimozione sono identiche a quelle previste per il Presidente.

Art.11 - Anno d’esercizio

L’anno d’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni ann. Il primo mandato triennale per le cariche elette andrà dal 9 novembre 2012 al 31 dicembre 2015.

Art.12 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere predisposti dal Tesoriere e trasmessi al Consiglio Direttivo prima della presentazione in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente. Il Tesoriere sottoporrà quindi il bilancio all’approvazione della prima assemblea ordinaria convocata all’inizio dell’anno d’esercizio sociale. I bilanci sono approvati dall’Assemblea con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto. Eventuali avanzi di gestione non potranno essere divisi tra i soci ma dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti nelle attività dell’Associazione.

Art. 13 - Modifiche dello Statuto

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea dei soci solo se poste all'ordine del giorno di una assemblea straordinaria. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà in prima convocazione il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci effettivi, in seconda convocazione il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 14 – Divulgazione

Il presente statuto viene protocollato presso l’Amministrazione Comunale e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Parma e sarà consultabile sul sito web dell'Associazione.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione “Peter Pan” può essere decretato in una Assemblea straordinaria in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci effettivi, in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti, qualunque sia il numero dei partecipanti all'Assemblea. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una o più associazioni di promozione sociale, scelte dall'assemblea, con fini di utilità sociale. L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, da devolvere a fini di utilità sociale.

Art.16 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia al regolamento dell’Associazione, alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge vigenti in materia.